Persone fisiche e/o giuridiche (società o ditte individuali, cooperative etc.). Il titolare o legale rappresentante dell’impresa può presentare alla Provincia di Frosinone apposita domanda corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa di riferimento.
Le condizioni occorrenti per qualificare l’attività svolta in conto proprio sono fissate dall’art. 31 della L. 298/1974; in particolare, il trasporto deve costituire un’attività complementare o accessoria a quella principale, per questo aspetto devono quindi essere rispettate le seguenti condizioni particolari:
- le cose trasportate per le loro caratteristiche merceologiche devono avere stretta attinenza con l’attività principale dell’impresa;
- l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi deve avere una portata complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa;
- i costi dell’attività di trasporto non devono costituire la parte preponderante dei costi dell’attività;
- le merci devono appartenere alle stesse persone, enti privati o pubblici che le trasportano o devono essere dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o devono da loro essere elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
- le licenze di trasporto in conto proprio sono rilasciate in numero di una per ciascun autocarro o altro veicolo trattore e valgono per il rimorchio o semirimorchio ad esso agganciato, purché sia in disponibilità del medesimo soggetto titolare della licenza.