Considerato che:
- a seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono pervenute a questa Direzione diverse richieste, finalizzate tutte alla comprensione delle norme restrittive emanate dal Governo attraverso DPCM o DL ecc.
Ritenuto opportuno predisporre un chiarimento interpretativo degli stessi, in relazione alla possibilità di poter continuare a svolgere l’attività di revisione degli autoveicoli e dei motocicli, ai sensi dell’ex art. 80 comma 8 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
Visto che:
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, all’art. 92 comma 4, ha disposto: “è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, lett. a) recita “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1”;
- il Decreto Ministero Dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 di modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.
Tenuto conto che:
Nell’allegato 1, al citato Decreto Ministero Dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica all’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020, sono indicate tutte le attività che non sono sospese e tra queste vengono riportati i seguenti codici ATECO:
45.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
e quindi ricomprendendo il codice Ateco 71 le seguenti attività:
71.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
71.2 COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
e quindi
71.20 Collaudi ed analisi tecniche
e quindi
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
la cui descrizione in dettaglio è la seguente:
- certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari eccetera;
- prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge);
- certificazione dei processi di produzione eccetera;
- certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza;
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, e fermo restando che la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020 è prorogata fino al 31 ottobre 2020, si ritiene che l’attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli cod. Ateco 45.20, e l’attività di revisione codice Ateco 71.20.21 possano essere regolarmente esercitate.
Per ogni comunicazione e chiarimento in merito ci si potrà rivolgere alla sig.ra Patriarca Antonella: telefono 348.4859119, e-mail patriarcaa@provincia.fr.it
Il Dirigente
Dott. Ferdinando Riccardi