Linee guida per il subappalto
Indicazioni sulla disciplina del subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, con i contenuti obbligatori del contratto, i termini di autorizzazione e l'elenco della documentazione da allegare all'istanza.
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Indicazioni sulla disciplina del subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, con i contenuti obbligatori del contratto, i termini di autorizzazione e l'elenco della documentazione da allegare all'istanza.
Linee guida per il subappalto
Cos'è il subappalto
Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
Non possono, pertanto, essere oggetto di "subaffidamento", in quanto rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in una entità diversa.
Secondo costante giurisprudenza, ricorre la fattispecie del subappalto ogniqualvolta il bene da porre in opera viene trasformato all'interno del cantiere o, in altri termini, quando il materiale fornito diviene bene, in senso giuridico, all'interno del cantiere, con una posa consistente nella incorporazione nell'opera mediante macchinari e operai specializzati (es. posa del tappetino bituminoso).
Sono equiparati al subappalto, altresì, tutti i subcontratti quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se l'importo del subcontratto è singolarmente:
Limiti e quote
I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese (art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1) del d.lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
L'entità complessiva delle lavorazioni subappaltabili è indicata nel bando di gara con riferimento a ciascuna delle categorie di lavorazioni in cui è suddiviso l'appalto, ma è comunque vietata la cessione in subappalto di una quota superiore al 50% delle lavorazioni afferenti alla categoria prevalente.
Richiesta di autorizzazione
L'appaltatore è obbligato a richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto mediante l'istanza allegata (vedi elenco) in carta legale (marca da bollo euro 16,00) nella quale occorre indicare l'oggetto e l'importo del subappalto.
Nel caso in cui l'oggetto del subappalto subisca variazioni nel corso dell'esecuzione e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore, in relazione alla prestazione subappaltata, l'appaltatore deve ottenere idonea autorizzazione integrativa, presentando una nuova istanza di subappalto, in bollo, cui seguirà nuova autorizzazione al subappalto.
Termini per il rilascio
L'Amministrazione Provinciale provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro:
Trascorso il termine di cui sopra senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Entro lo spirare dei termini di cui sopra, la Stazione appaltante dovrà verificare la ricorrenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e formali sopra richiamati, per autorizzare il subappalto.
Contenuti obbligatori del contratto di subappalto
Nel contratto di subappalto devono essere espressamente indicati:
"Art. ... (Obblighi del subappaltatore in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari)
L'impresa ……, in qualità di subappaltatore dell'impresa, per i lavori inerenti il contratto sottoscritto con la Provincia di Frosinone per l'intervento identificato con il CUP …./ CIG …, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
L'impresa ……, in qualità di subappaltatore dell'impresa…, si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'impresa …, in qualità di subappaltatore dell'impresa …, si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia di Frosinone";
"Art. … (Comunicazione del c/c dedicato)
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della l. 136/2010 il subappaltatore utilizza il seguente conto corrente bancario:
Banca ………………… Filiale …………. Abi …….. Cab …………. IBAN …………………. C/C ………………………………
Sul quale vengono registrati tutti i movimenti finanziari relativi al subappalto secondo quanto previsto dalla normativa citata.
Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: COGNOME E NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto".
Documenti da allegare all'istanza
All'istanza di autorizzazione al subappalto devono essere allegati i seguenti documenti:
01. L'originale in carta libera del contratto di subappalto sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore almeno venti giorni prima della data di inizio delle lavorazioni in subappalto. In caso di raggruppamento, il contratto deve essere sottoscritto dall'impresa capogruppo e, in caso di consorzio, può essere anche sottoscritto in forma congiunta con l'impresa consorziata che esegue i lavori.
02. La documentazione attestante la qualificazione dell'impresa subappaltatrice per l'esecuzione delle prestazioni da subappaltare. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante verifica la dichiarazione attestante la qualificazione e l'assenza di cause di esclusione nei confronti del subappaltatore tramite la Banca dati nazionale, di cui all'art. 23. I controlli circa il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore saranno effettuati mediante accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione del subappaltatore sul possesso dei requisiti. Nelle more della completa interoperabilità delle banche dati, la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale si svolge con le modalità attualmente vigenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti:
a) il certificato di iscrizione alla CCIAA del subappaltatore, anche per estratto o in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 nella quale sia riportato il contenuto del suddetto certificato;
b) in caso di subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00, il certificato rilasciato da SOA accreditata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in capo al subappaltatore con riferimento alla categoria e classifica adeguate alle lavorazioni subappaltate;
c) per i subappalti di importo pari o inferiore ad Euro 150.000,00, qualora il subappaltatore non sia in possesso dell'attestazione SOA, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 28 dell'allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo ai Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri;
d) esecuzione nell'ultimo quinquennio di lavori per un importo corrispondente e di analoga tipologia a quella oggetto di subappalto. Detto requisito può essere dimostrato come segue:
e) tutta la documentazione deve essere corredata da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa individuale, che attesti la conformità di quanto prodotto all'originale. Nel caso in cui si subappaltino lavori sui beni del patrimonio culturale, riconducibili alle seguenti categorie:
l'impresa deve, altresì, presentare l'attestato di buon esito dei lavori eseguiti rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori;
f) il costo complessivo sostenuto nell'ultimo quinquennio per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo del subappalto da dimostrarsi mediante trasmissione dello stralcio del bilancio riferito alla spesa per il personale, corredato dalla relativa nota di deposito, per i soggetti tenuti a tale adempimento, mentre per gli altri soggetti (imprese individuali), mediante deposito del modello unico;
g) un'adeguata attrezzatura tecnica destinata all'esecuzione dei lavori, nella effettiva disponibilità del subappaltatore.
03. La documentazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante verifica la dichiarazione attestante la qualificazione e l'assenza di cause di esclusione nei confronti del subappaltatore tramite la Banca dati nazionale, di cui all'art. 23. I controlli circa il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore saranno effettuati mediante accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione del subappaltatore sul possesso dei requisiti. Nelle more della completa interoperabilità delle banche dati, la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale si svolge con le modalità attualmente vigenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti:
04. La dichiarazione relativa alla composizione societaria. Solo per società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e società consortili. Redatta in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società (socio accomandatario per le sapa), con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo.
05. La dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. La presente dichiarazione deve essere inviata qualora nel contratto di subappalto non siano stati indicati gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m.i. La stessa deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo. La mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.
06. Le dichiarazioni attestanti la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del cc da formularsi a cura di appaltatore e subappaltatore con riferimento ai relativi rapporti (la dichiarazione dell'appaltatore è contenuta nel modello di istanza). Nel caso in cui l'appaltatore sia costituito da imprese riunite o consorziate, la suddetta dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti.
07. La dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'avvenuta verifica, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 2008/81 e smi dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore.
08. La dichiarazione sostitutiva in merito all'individuazione del Titolare effettivo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, al D.Lgs n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022. Detta dichiarazione deve essere resa dai titolari effettivi di società di capitali (S.p.A - società per azioni, S.a.p.a. società in accomandita per azioni, S.r.l. società a responsabilità limitata, S.r.l.s. società a responsabilità limitata semplificata), esclusivamente nell'ambito degli appalti PNRR.
09. La dichiarazione di assenza conflitto di interesse.
10. La documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali da parte del subappaltatore, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.
11. La dichiarazione attestante l'eventuale iscrizione alle white-list della Prefettura di competenza del subappaltatore (che diviene obbligatoria qualora l'oggetto del subcontratto preveda la realizzazione di attività di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190). In tal caso il subappaltatore dovrà dichiarare l'iscrizione nella white list tenuta, ai sensi del D.P.C.M. 18.04.2013, presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica. Per i contratti di subappalto di importo superiore a Euro 150.000,00 il subappaltatore, ove non iscritto alla white list, deve allegare le seguenti autocertificazioni:
12. La dichiarazione del datore di lavoro dell'impresa principale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), relativa alla verifica dell'idoneità tecnico professionale del subappaltatore così come indicato dall'Allegato XVII (Idoneità tecnico professionale) del D.Lgs. 81/08 così come modificato ed aggiornato dal D.Lgs. 106/09:
a) in caso di appalto di lavori:
b) in caso di appalto di servizi:
13. Patente a punti. Ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L 2 marzo 2024, n. 19, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente "le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale" e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Elenco allegati
Check list documenti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione al subappalto:
Interventi finanziati con fondi PNRR
Nel caso di intervento finanziato con fondi PNRR nel contratto di subappalto dovranno necessariamente essere inseriti i seguenti elementi:
Indicazione espressa che: "L'intervento è finanziato con fondi PNRR, programma Next Generation EU Missione …. - Componente …. – Investimento …… PIANO ……………………………"
Apposizione dell'emblema: 
Assunzione, da parte del subappaltatore degli obblighi e condizionalità specifici del PNRR che sono i seguenti:
Pagina aggiornata il 06/10/2026