I procedimenti che afferiscono, tra gli altri, al Servizio Rifiuti sono:
- procedimenti di gestione rifiuti in procedura semplificata (art. 216 D.Lgs. 152/2006) che attualmente confluiscono nell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)
- istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e, relativamente alle istanze di competenza delle province, procedimento di autorizzazione, presa d'atto del collaudo e messa in esercizio degli impianti
- gestione del Registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006
- controllo sugli impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 216 del D.Lgs. 152/2006
- utilizzazione agronomica dei fanghi in agricoltura (art. 7 D.Lgs. 99/92)
Iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata
La normativa dà la possibilità di accedere a una procedura semplificata per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti: in tal caso l'azienda può presentare una comunicazione per l'attività di recupero in procedura semplificata.
Per poter usufruire di tale procedura è necessario il rispetto delle procedure definite dal D.M. 5 febbraio 1998, integrato dal D.M. 4 aprile 2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi, e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi, per i quali è esclusa la messa in riserva fine a sé stessa.
Cosa fare
La sola iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata deve essere effettuata tramite il SUAP di competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 59/2013, e avrà validità 5 anni dalla data di trasmissione della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, salvo esito positivo dell'istruttoria.
Se l'impresa necessita di altre autorizzazioni oltre alla mera iscrizione, dovrà necessariamente seguire la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. La durata dell'autorizzazione sarà di 15 anni dalla data di rilascio.
Le medesime procedure dovranno essere adottate sia per i rinnovi che per le modifiche agli impianti.
Costi
Le imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 devono versare il diritto annuale di iscrizione al registro, ai sensi dell'art. 214 comma 6 del medesimo decreto.
Il pagamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno di iscrizione.
Gli importi del diritto di iscrizione annuale sono:
| Classe di attività |
Quantità annua dei rifiuti |
Importo |
| Classe 1 |
≥ 200.000 ton |
774,69 € |
| Classe 2 |
≥ 60.000 ton e < 200.000 ton |
490,63 € |
| Classe 3 |
≥ 15.000 ton e < 60.000 ton |
387,34 € |
| Classe 4 |
≥ 6.000 ton e < 15.000 ton |
258,23 € |
| Classe 5 |
≥ 3.000 ton e < 6.000 ton |
103,29 € |
| Classe 6 |
< 3.000 ton |
51,65 € |
Il versamento va effettuato sul codice IBAN IT 67 N076 0114 8000 0000 5942 224, intestato alla Provincia di Frosinone Ambiente, indicando in causale:
- Registro Provinciale Recuperatori - anno ....
- codice fiscale
- dati della ditta
- classe di recupero
Trasparenza e pubblicità
Relativamente alle comunicazioni delle attività di recupero rifiuti in procedura semplificata (artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006), di competenza di questo Servizio, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia ciascuna iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006.
Il registro viene aggiornato costantemente delle informazioni in esso contenute, qualora superate da contingenze successive quali cancellazioni, divieti di prosecuzione o mancata istanza di rinnovo. Ogni dato inesatto eventualmente riportato, se rilevato, sarà emendato con tempestività.
Per informazioni e osservazioni
Segreteria Servizio Rifiuti: 0775 219431
Bonifiche: 0775 219421
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